Pec certificata anche per gli amministratori: è obbligo
Registrazione della PEC degli amministratori: cosa sapere
Dal 1° gennaio 2025, tutte le società devono comunicare al Registro delle imprese la PEC di ogni amministratore, inclusi i liquidatori, in base all’art. 1, comma 860 della L. n. 207/2024. Le società costituite prima di questa data hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi.
Le tipologie interessate sono: SRL, Spa, Sapa, Sca, SNC e SAS. La norma assicura trasparenza e sicurezza nelle comunicazioni ufficiali.
In caso di omissione, la Camera di Commercio sospende il procedimento e, se il dato non viene integrato entro 30 giorni, la domanda viene respinta e si applica una sanzione amministrativa (art. 2630 c.c.), da 103 a 1.032 euro.
Cosa cambia?
Ogni amministratore, così come i liquidatori, deve avere la propria PEC registrata nel Registro delle imprese. Questa regola vale anche per le società costituite prima del 1° gennaio 2025.
Tempi di attuazione:
Le società devono comunicare la PEC personale di ogni amministratore entro il 30 giugno 2025. Se l’azienda ha utilizzato lo stesso indirizzo PEC sia per sé che per gli amministratori, dovrà aggiornare i dati seguendo le nuove indicazioni.
Tipologie di società soggette all’obbligo:
La norma si applica a tutte le forme societarie che svolgono attività imprenditoriale:
- Società di capitali: S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.
- Società di persone: S.n.c., S.a.s., S.c.a.
Esclusi: - Le società semplici (eccetto quelle agricole)
- Le società di mutuo soccorso
- I consorzi e le società consortili
Inoltre, se lo stesso amministratore opera in più società, potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna.
Conseguenze della mancata comunicazione:
Se la PEC non viene comunicata, la Camera di Commercio sospenderà la procedura e concederà un termine massimo di 30 giorni per integrare il dato.
In caso di mancato aggiornamento, la domanda (ad esempio per la nomina o il rinnovo di un amministratore) verrà respinta.
Sanzioni amministrative:
Sebbene non siano previste sanzioni specifiche per l’omissione della PEC, si applica una sanzione amministrativa tra 103 e 1.032 euro, ridotta se il dato mancante viene fornito entro 30 giorni dalla scadenza.
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